Dall'apprendistato al ritorno dello staff leasing le novità del collegato lavoro C'è di tutto di più nel collegato Lavoro, convertito definitivamente in legge, il 3 marzo, da Palazzo Madama. Nel provvedimento, ...
L'abc della comunitaria Servizi audiovisivi e radiofonici, interruzioni pubblicitarie, comunicazioni commerciali, pay per view. E' una comunitaria 2010 tu...
Anche i notai potranno utilizzare la firma digitale
Anche i notai potranno utilizzare la firma digitale. Lo prevede lo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Giustizia, Angelino...
I documenti del Lunedì: tutti i testi per gli approfondimenti
I documenti del Lunedì: tutti i testi per gli approfondimenti
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Clausola arbitrale per le controversie in materia di licenziamenti L'art. 31 della legge contiene le disposizioni maggiormente controverse. Il comma 5 prevede, infatti, la possibilità di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che al Giudice del lavoro. Queste clausole saranno valide a condizione che siano consentite dalla contrattazione collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano "certificate" da una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi. Il punto maggiormente controverso della norma riguarda il fatto che il lodo arbitrale potrà essere deciso solo sulla base dei principi generali, e quindi escludendo l'applicazione di importanti norme lavoristiche; inoltre, un altro profilo oggetto di approfondimento concerne la possibilità di prevedere la non impugnabilità del lodo.
Come previsto dalla Direttiva n. 2008/8/CE, gli Stati membri erano tenuti, a partire dal 1° gennaio 20 10, ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alle regole comunitarie sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA. Per quanto riguarda l’Italia, le nuove disposizioni hanno rispettato il precetto comunitario entrando però in vigore entro il suddetto termine esclusivamente in forza del fatto che le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2008/8/CE erano sufficientemente dettagliate e quindi idonee a consentirne l’applicazione sia pure nelle more dell'adozione del provvedimento di recepimento2. Pertanto, al fine di evitare fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'IVA, dall’inizio dell’anno le nuove regole sostituiscono le disposizioni contenute nel DPR 633/72, con particolare riferimento all’art. 7 e 17, nonché all’art. 40, co. 4-bis, 5 e 6 del decreto legge n. 331 del 1993, in quanto incompatibili con le nuove regole comunitarie.
La Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, in vigore dal 1 gennaio 2010, introduce diverse novità in materia di lavoro. Le misure riguardano in particolare le politiche di sostegno al reddito, le politiche di sostegno al ricollocamento e gli incentivi alla produttività.
Da segnalare, inoltre, le modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, che prevedono un ulteriore ampliamento delle categorie di prestatori che possono accedervi e delle aree di attività in cui si applica.
Chi non ha l'autorizzazione deve inviare apposita comunicazione alla competente direzione regionale
Pronto il vademecum per i professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori ai 15mila euro annui.
Con la circolare n. 57/E del 23 dicembre, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire per il rilascio del visto di conformità a partire dal 1° gennaio 2010.
Il 9 febbraio 2010, in Roma tra: - la CONFAPI; e - la CGIL; - la CISL; - la UIL; è stato sottoscritto l'Accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante di cui all'art.49 comma 5 ter del D.Lgs. 276/03 per le PMI Premessa In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 49, comma 5 ter, D.Lgs. n. 276/2003 (comma aggiunto dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 112/2008, come modificato dalla l. n.133/2008 in sede di conversione) le Parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
La parte eccedente rispetto all'Irpef del socio è utilizzabile in compensazione dalla società
Quando il socio acconsente, la società può riattribuirsi la quota di ritenuta che residua dopo la detrazione dall'Irpef dovuta dallo stesso socio. Tale importo restante, quindi, potrà essere utilizzato in compensazione per i versamenti effettuati con il modello F24. La condizione: un assenso giuridicamente rilevante.
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e quindi, da soli, non legittimano l'accertamento. A mettere un punto fermo, questa volta, è la Corte di Cassazione a sezioni unite che, con la sentenza n.26635 del 18 dicembre scorso, conferma l'orientamento oramai prevalente in materia di accertamento da studi di settore.