Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012 riguardante “Regole
tecniche per l’utilizzo, nell’ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992“.
Di seguito il testo:
Art.1 Definizioni
Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) «codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.)»: codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) «gestore di posta elettronica certificata»: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «posta elettronica certificata (P.E.C.)»: sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) «ricevuta di accettazione»: è la ricevuta rilasciata al mittente dal proprio gestore di posta elettronica certificata, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;