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Contabilità

Approfondimenti - Studio Zanin - Rieti - Consulenza Fiscale, Tributaria, Lavoro

Numerazione fatture dal 1 gennaio 2013, a scelta più opzioni

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La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo excel-invoice-templatea quello dell’ultima fattura emessa nel 2012.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

In base all’articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 633/72 modificato dalla legge n. 228/12, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

 

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Deducibilita' costi auto aziendali ridotta dal 2013

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La Legge di Stabilita` per il 2013 prevede la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della 14812526_spercentuale di deducibilita` per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:

- per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilita` del costo scendera` al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all’importo di euro 18.075,99);

- per gli autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilita` del costo scendera`al 70%;

- per gli agenti rimane invariato all’80% il limite di deducibilita` e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto

 

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Ministero Lavoro: chiarimenti sullo "stop and go" nei contratti a tempo determinato

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La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, ha emanato la circolare n. 27 del 7 novembre 2012, con i chiarimenti circa l'intervallo temporale intercorrente tra due contratti a tempo determinato. ministero_del_lavoro-400x300

In particolare, il Ministero evidenzia la tematica relativa alla riduzione di questi intervalli, soprattutto dopo le modifiche intervenute, al decreto legislativo n. 368/2001, dalla legge 92/2012 e dalla legge 134/2012. In definitiva, ad oggi, la riduzione a 20 e 30 giorni dello "stop and go" - previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 368/2001 - è possibile per le attività stagionali ed in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati, anche a livello decentrato, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Allegati:
 MLcir27-12StaccoTD.pdf[Circolare 27 Ministero del Lavoro]229 Kb

Incentivi per stabilizzazione assunzioni

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INCENTIVI per STABILIZZAZIONE ASSUNZIONI con incremento base occupazionale
E' stato pubblicato sulla G.U. del 17 ottobre u.s. il decreto ministeriale 5 ottobre 2012 che ha istituito il "Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione 12907284_sgiovanile e delle donne".

Gli aiuti sono concessi per incentivare:

  • la trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e di donne, in contratti a tempo indeterminato;
  • le stabilizzazioni, con contratto a tempo indeterminato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro;
  • l'assunzione a tempo determinato di giovani e di donne con orario normale di lavoro (di cui alla normativa vigente), con incremento della base occupazionale.

Le trasformazioni ovvero stabilizzazioni operano con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro di cui alla normativa vigente in materia.
Sono ammissibili ai contributi le assunzioni/stabilizzazioni avvenute a partire dal 17 ottobre 2012 e sino al 31 marzo 2013.
Gli incentivi corrisposti dall’INPS, a seconda del tipo di assunzione, ammontano a:

  • 12.000 euro per ogni trasformazione o stabilizzazione, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro
  • 3.000 euro per ogni assunzione a tempo determinato - con incremento della base occupazionale - di durata non inferiore a 12 mesi, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro. Il contributo è elevato a:
    • 4.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 18 mesi;
    • 6.000 euro, se la durata del contratto a tempo determinato supera i 24 mesi.

 

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LA RIFORMA "Fornero": come cambia il lavoro

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Lo scorso 3 luglio è stato pubblicato sulla G.U. il testo della Riforma del Lavoro, 12752912_smeglio nota come riforma FORNERO. Ecco, in estrema sintesi, le principali novità.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il primo contratto a termine può essere acausale. Non viene più richiesta la sussistenza delle “ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo” e quindi la temporaneità dell'occasione di lavoro. La durata NON può eccedere i 12 mesi, può riguardare qualsiasi mansione ma il contratto NON può essere prorogato.

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