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Maternità, l'indennità spetta anche a chi perde il posto PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 14 Ottobre 2009 08:37
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Le lavoratrici gestanti le quali si trovino, all'inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità, purché tra l'inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Qualora il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.
Lo stesso beneficio è previsto in favore della lavoratrice che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all'inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell'ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali per l'assicurazione di maternità.

Lo chiarisce la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21121 dello scorso 2 ottobre, in una pronuncia sul respingimento di una domanda all'INPS per ottenere l'indennità di maternità da parte di una dirigente industriale che era stata licenziata per giustificato motivo alcuni giorni prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
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