| Edilizia, sconto contributivo INPS e beneficio su premi INAIL |
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| Lunedì 19 Ottobre 2009 19:52 |
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E' stato pubblicato in data 14 ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n.239 il D.M. per l'applicazione dello sconto contributivo e la riduzione sui premi Inail ai datori di lavoro esercenti attività edile, previsti dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e la riduzione sui premi Inail relativi all’anno 2008 ex art. 1 comma 51 L. 247/2007. Le imprese edili possono pertanto, previa istanza, applicare i due benefici, quello contributivo con i cedolini di ottobre 2009 (con esposizione del codice L206 sul quadro D del DM10) nella misura fissata dal D.M. pari all'11,5% su parte della contribuzione dovuta all'Inps per gli operai da calcolare sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute per il periodo di paga gennaio - dicembre 2009 (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti ed escluso lo 0,30% per la formazione versato unitamente al contributo disoccupazione - Circ. Inps n. 89/2008) nonché sui premi assicurativi Inail in sede di pagamento della 4a rata del premio Inail in scadenza il 16/11/2009. N.B. Nel caso in cui non ci sia stata rateazione e l'importo sia stato pagato con una unica rata occorre contattare l'Inail competente per territorio sulle modalità di richiesta del rimborso diretto. Per applicare il beneficio contributivo Inps e sui premi Inail alle imprese edili interessate occorre considerare attentamente quanto segue. - l'azienda edile destinataria del beneficio deve avere un codice istat compreso da 45.11. a 45.45.2 ivi incluse le cooperative di produzione e lavoro; - lo sconto contributivo va applicato esclusivamente sulle contribuzione degli operai, inclusi i soci lavoratori delle società cooperative, occupati a tempo pieno (con un orario di lavoro di 40 ore settimanali); - l'azienda edile destinataria del beneficio deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile (si precisa in merito che le Casse Edili non debbono porre in essere alcun adempimento); - il titolare o il legale rappresentante dell'azienda non deve aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione; - il titolare o il legale rappresentante dell'azienda non deve aver in carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all'allegato A al D.M. 24 ottobre 2007, autocertificata alla Dpl competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo, durante il quale non può essere rilasciato il Durc, fissato dallo stesso allegato A sopra citato. - l'azienda edile destinataria del beneficio deve rispettare integralmente la contrattazione integrativa con particolare riguardo agli istitui normativi e retributivi della contrattazione di secondo livello (regionale e/o provinciale); - l'azienda edile destinataria del beneficio deve presentare (anche telematicamente e/o inviare, debitamente sottoscritto, a mezzo raccomandata a.r. o fax alla Direzione Provinciale del Lavoro competente in base alla sede legale dell'azienda), qualora non avesse già provveduto entro il 30 aprile 2009, il modulo richiesta benefici contributivi Inps/Inail (sostituisce il vecchio Mod. SC37 abrogato che andava inviato all’Inps) da richiedere mediante apposito messaggio in assistenza online; - l'azienda edile destinataria del beneficio deve presentare tempestivamente alla Sedi Inps, Inail competenti per territorio specifica dichiarazione di responsabilità (prevista dall'art.36-bis del D.L. n. 223/2006 - legge n. 248/2006) utilizzando gli appositi modelli scaricabili dai rispettivi siti internet o comunque allegati alla Circolare Inps n. 89 del 07 ottobre 2008 e/o Nota Inail del 19 dicembre 2008 (V. allegati). Si sottolinea che le predette dichiarazioni sono vincolanti ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva nonché all'applicazione del beneficio sui premi Inail in argomento. Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, gli Istituti si riservano la facoltà di recuperare le somme indebitamente fruite. Si evidenzia che la riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l'impresa già fruisce di agevolazioni quali ad es. assunti dalle liste di mobilità , con contratto di apprendistato, con contratto d'inserimento, ecc... Il beneficio invece è applicabile laddove il lavoratore non abbia raggiunto le 40 ore di lavoro settimanali a causa di assenze per malattia, maternità , infortunio, ferie, riposi annui, cig, distacchi, aspettative, ecc... Per i nostri utenti registrati sono disponibili i file per le autocertificazioni
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