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Lunedì 21 Dicembre 2009 12:20 |
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e quindi, da soli, non legittimano l'accertamento. A mettere un punto fermo, questa volta, è la Corte di Cassazione a sezioni unite che, con la sentenza n.26635 del 18 dicembre scorso, conferma l'orientamento oramai prevalente in materia di accertamento da studi di settore.
Presunzioni semplici, che quindi, per consentire la rettifica dei ricavi dichiarati dal contribuente, debbono essere suffragati da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Trova dunque sostegno la posizione che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro sta portando avanti da tempo. Che questa fosse l'interpretazìone più corretta la Cassazione l'aveva affermato anche in altre occasioni e la stessa Agenzia delle Entrate ha modificato negli ultimi tempi il proprio orientamento. Da ultimo nel 2009, invitando i propri uffici periferici, in caso discostamento da parte dei contribuenti, ad approfondire l'esame della posizione verificando la situazione degli altri periodi di imposta affiancando anche la verifica con il cd. redditometro. L'auspicio è che ora l'Agenzia delle Entrate abbandoni i numerosi ricorsi pendenti nelle commissioni tributarie che hanno preso la mosse da accertamenti basati solo sugli studi di settore; nonchè una variazione immediata delle modalità gestionale degli accertamenti. " Non siamo sorpresi - commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio Nazionale - , perchè la norma questo prevede. Ora è naturale attendersi l'adeguamento delle politiche attive in campo fiscale".
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