Con risoluzione n. 83 del 17 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate ampliava il regime di tassazione agevolato (applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% anziché della tassazione ordinaria), riconoscendone l’applicabilità anche alle retribuzioni percepite a titolo di straordinario, lavoro notturno e turni, collegati ad incrementi di produttività ed erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Nel riconoscerne inoltre l’applicabilità in via retroattiva anche alle retribuzioni derivanti datali istituti contrattuali sottoposte nel 2008 e 2009 a tassazione ordinaria anziché sostitutiva, la medesima risoluzione individuava due soluzioni percorribili per il recupero del relativo credito:
- dichiarazione integrativa (Unico per il 2008 e/o 2009);
- istanza di rimborso da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Constatare le difficoltà , legate soprattutto ai tempi occorrenti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il recupero, nonché i costi ed i lunghi tempi di attesa per l’ottenimento dei rimborsi, l’Amministrazione finanziaria (CM n. 48/E) ha individuato un’ulteriore procedura che consente di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate anche per il tramite delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni da utilizzare nel 2011, le quali saranno opportunamente integrate.
Più in particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD 2011 le somme erogate nei periodi d’imposta 2008 e 2009 a titolo di compensi per incrementi di produttività assoggettabili ad imposta sostitutiva; al dipendente, invece, sarà concesso il recupero del proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011 (mod. 730 o Unico).





















