La nuova aliquota Iva interesserà le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, mentre per le operazioni pagate prima dell’entrata in vigore della maggiorazione, si applicherà il 20% vigente alla data del pagamento e la maggiorazione riguarderà solo le fatture a saldo.
Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli enti e istituti come Regione, Provincia, Comuni, Asl, istituti universitari, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l’aliquota del 20%.Â
L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova
aliquota Iva al 21%.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi
annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo
comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l'Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell'aliquota Iva l'Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.
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