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I primi provvedimenti per i "nuovi minimi" 2012

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L'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato i primi provvedimenti sul nuovo regime dei minimi che parte il 1 gennaio 2012. I due provvedimenti sono "Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" e "Contribuenti “minimiâ€: modalità di applicazione del regime contabile agevolato" possono essere scaricati sul sito dell'Agenzia oppure cliccando sui nostri link.

Il primo dei due nuovi provvedimenti (n. protocollo 185820/2011) disciplina il passaggio al regime dei nuovi minimi e si rivolge a tutti coloro che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2012, o che l’abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. 
I nuovi soggetti minimi, dal 2012, applicheranno un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura ridotta del 5%, rispetto all’attuale imposta sostitutiva del 20% e i compensi e ricavi dei soggetti minimi non dovranno essere più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Per i soggetti che hanno perso il lavoro o che si trovano in mobilità, l’Agenzia specifica che non opererà più la causa di esclusione relativa alla “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta†purché questi ultimi possano dimostrare di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà.

Il secondo provvedimento (n. protocollo 185825/2011) disciplina invece le modalità di applicazione del nuovo regime agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011. Le disposizioni si rivolgono a tutte le persone fisiche che, dal 2012, pur in possesso degli ordinari requisiti previsti dalla legge n. 244/2007, mancano di quelli necessari per l’accesso ai benefici introdotti a vantaggio di giovani e lavoratori in mobilità.

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