L'Agenzia delle Entrate ha finalmente emanato i primi provvedimenti sul nuovo regime dei minimi che parte il 1 gennaio 2012. I due provvedimenti sono "Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità " e "Contribuenti “minimiâ€: modalità di applicazione del regime contabile agevolato" possono essere scaricati sul sito dell'Agenzia oppure cliccando sui nostri link.
Il primo dei due nuovi provvedimenti (n. protocollo 185820/2011) disciplina il passaggio al regime dei nuovi minimi e si rivolge a tutti coloro che intraprendono un’attività di impresa o di lavoro autonomo a partire dal 1° gennaio 2012, o che l’abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.Â
I nuovi soggetti minimi, dal 2012, applicheranno un’imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura ridotta del 5%, rispetto all’attuale imposta sostitutiva del 20% e i compensi e ricavi dei soggetti minimi non dovranno essere più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Per i soggetti che hanno perso il lavoro o che si trovano in mobilità , l’Agenzia specifica che non opererà più la causa di esclusione relativa alla “mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta†purché questi ultimi possano dimostrare di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla loro volontà .
Il secondo provvedimento (n. protocollo 185825/2011) disciplina invece le modalità di applicazione del nuovo regime agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011. Le disposizioni si rivolgono a tutte le persone fisiche che, dal 2012, pur in possesso degli ordinari requisiti previsti dalla legge n. 244/2007, mancano di quelli necessari per l’accesso ai benefici introdotti a vantaggio di giovani e lavoratori in mobilità .






















