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730: i documenti da allegare PDF Stampa E-mail
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Domenica 20 Aprile 2008 17:47
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L'agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36 del 9 aprile, ha ribadito che la documentazione relativa ai dati dichiarati non deve essere esibita al proprio sostituto (al quale il modello va presentato entro il 30 aprile), ma conservata fino al 31 dicembre 2012. C'è tempo fino al 31 maggio, invece, per la consegna a Caf o professionisti abilitati. La richiesta di consulenza fiscale per la redazione della dichiarazione può essere a pagamento, mentre se si consegna il modello già compilato, è gratuita. In tutti i casi, se ci si rivolge a Caf o professionisti occorre produrre tutta la documentazione necessaria per consentire loro di verificare la corrispondenza con i dati esposti nella dichiarazione e rilasciare il «visto di conformità».

L'Agenzia precisa anche che non è necessario dare dimostrazione documentale dei redditi prodotti o delle detrazioni soggettive d'imposta, per cui non saranno esibiti certificati catastali, contratti di locazione per gli affitti percepiti, certificazioni anagrafiche ovvero attestati di stato familiare per i cittadini extracomunitari, che devono essere comunque conservati dai contribuenti.

I Caf e i professionisti, invece, devono controllare, e quindi i contribuenti sono tenuti a presentare:

• le attestazioni delle ritenute operate, rivenienti, ad esempio, dal modello Cud o da altri certificati rilasciati dai sostituti d'imposta (lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, obblighi di fare, non fare e permettere, eccetera);

• le fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni d'imposta (contributi previdenziali obbligatori, spese mediche, premi di assicurazione sulla vita, spese di istruzione, ecc.), unitamente alla copia della documentazione attestante i requisiti richiesti dalla legge per usufruire del beneficio fiscale;

• i versamenti di imposte effettuati direttamente (ad esempio, modelli F24 utilizzati per gli acconti);

• copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, per far valere eventuali crediti in essa indicati non chiesti a rimborso;

• il contratto di mutuo per l'acquisto, o per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale;

• la documentazione che attesta il sostenimento della spesa per farmaci (si veda anche l'articolo a fianco).

Nella circolare 36 viene espressamente citata, tra quanto Caf e professionisti devono controllare, tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione del 36 o 41% per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta, ad esempio, delle ricevute dei bonifici e della ricevuta della raccomandata con cui è stato comunicato l'inizio lavori al centro operativo di Pescara. In alternativa, se i lavori sono stati eseguiti dal condominio, può essere consegnata una certificazione in cui l'amministratore indica la somma di cui si può tener conto ai fini della detrazione.

L'Agenzia non fa riferimento alle altre spese, come, ad esempio, quelle per il risparmio energetico ( 55%), per l'acquisto di frigoriferi, motori e inverter, televisori digitali che, a decorrere dal 2007, danno diritto a una detrazione. In proposito il contribuente deve esibire ogni documento per consentire la verifica, da parte del Caf, del diritto al riconoscimento di oneri e spese, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. Per quanto attiene alle deduzioni o detrazioni attribuite dai sostituti d'imposta in sede di conguaglio e certificate nel Cud, invece, le istruzioni precisano che la documentazione non va esibita, se in possesso esclusivamente del sostituto.

In alcune ipotesi è possibile autocertificare le condizioni previste per usufruire degli sconti.È il caso, ad esempio, della necessità dell'acquisto di medicinali da banco per la detrazione delle spese mediche; della sussistenza delle condizioni personali per essere riconosciuto portatore di handicap; della destinazione dell'immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. A questo proposito, si ricorda che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, per cui, è possibile attestare, attraverso l'autocertificazione, che si dimora in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

 

FONTE: IlSole24Ore


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