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Assegni: Nuove disposizioni di legge PDF Stampa E-mail
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Venerdì 25 Aprile 2008 17:26
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A partire dal prossimo 30 aprile entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 231/07 (normativa Antiriciclaggio) in tema di assegni bancari e circolari.

Le principali novità:

› Le banche sono tenute a rilasciare assegni bancari e circolari muniti della clausola "NON TRASFERIBILE" (per i quali non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo).

› Il cliente potrà in ogni caso richiedere alle banche l’emissione di libretti di assegni liberi, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità.
Per tutti i libretti richiesti in forma libera a partire dal 30 aprile, il cliente sarà tenuto a pagare l’importo di 1,50 euro ad assegno a titolo di imposta di bollo (D.Lgs. 231/07, art 49 comma 10), per un totale quindi di 15,00 euro a libretto.


In merito agli assegni liberi è, inoltre obbligatorio:

› Riportare la clausola "NON TRASFERIBILE" ed indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario su tutti gli assegni di importo uguale o superiore a 5.000 euro.
Nel caso di irregolarità seguirà una segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’applicazione, da parte delle competenti autorità, di sanzioni amministrative in una misura variabile fra l’1% e il 40% dell’importo trasferito (D.Lgs. 231/07, art. 51 e art. 58).

› Riportare su ciascuna girata, a pena di nullità del titolo, il codice fiscale del girante.
La mancanza del codice fiscale del girante, anche per una sola girata precedente, renderà non negoziabile l’assegno da parte della banca.

I dati identificativi e il codice fiscale dei richiedenti di assegni bancari o circolari in forma libera saranno comunicati alle Autorità Pubbliche competenti che ne faranno richiesta.

Nel caso in cui al 30 aprile si fosse ancora in possesso di un libretto di assegni rilasciato prima della suddetta data, potrà continuare ad utilizzarlo, attenendosi tuttavia alle nuove regole per la compilazione e circolazione degli assegni.

E’ comunque consigliabile, per evitare errori e sanzioni a proprio carico, apporre su tutti i vecchi assegni la clausola “NON TRASFERIBILEâ€.
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