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Infortuni sul lavoro: oneri del datore di lavoro PDF Stampa E-mail
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Lunedì 26 Maggio 2008 18:11
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Ricade sul datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Testo unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, l'obbligo di segnalare all'INAIL o all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.


L'obbligo è previsto all'art. 18, comma 1, lettera r del nuovo testo unico, unitamente a tutti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente.

La comunicazione dell'infortunio deve avvenire tramite l'apposito modulo di segnalazione predisposto lo scorso 15 maggio dall'INAIL. Tale modulo di segnalazione consta di 3 sezioni: la prima relativa ai dati del lavoratore, la seconda relativa al datore di lavoro e la terza riguarda la descrizione dell'infortunio. Dovrà essere inviato debitamente compilato a mezzo fax o per posta ordinaria, presso la Sede INAIL competente.

L'omessa comunicazione dell'infortunio comporta una sanzione ai sensi dell'art. 55, comma i) ed l) del testo unico, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a 3 giorni;

la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro è invece prevista per la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno.

Le informazioni inviate dal datore di lavoro saranno raccolte dall'INAIL e da IPSEMA, i cui obblighi sono descritti rispettivamente nei commi 4 e 7 dell'art. 9 del testo unico.

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