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Studio Zanin

Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi


E' stato pubblicato il Decreto Liquidità n.23/2020. Si tratta di un provvedimento volto a contrastare ancora l’emergenza Coronavirus, evento che sta colpendo duramente l’economia italiana. In questo testo si presta molta attenzione agli aspetti fiscali, contributivi e tributari. Rispetto al decreto Cura Italia sono state apportate diverse modifiche che permettono ad imprenditori e non solo di avere più tolleranza circa i pagamenti.


Ciò che verrà preso in esame è proprio l’articolo 18 del decreto. Qui sono elencate le modalità per accedere alla sospensione degli adempimenti fiscali per marzo e aprile. Rispetto al Cura Italia cambia la logica di base con cui si categorizzano i soggetti beneficiari di tali misure positive.


Il criterio di applicazione della norma


Con il lockdown, che ha fermato tutte le attività tra marzo e aprile, il calo del fatturato per titolari di partita Iva e professionisti è stato evidente.


Il decreto, sulla base di questi presupposti, delinea delle linee guida per determinare le perdite. Il confronto, ovviamente, deve essere effettuato tenendo conto del medesimo periodo nel precedente esercizio. Solo così si comprende chi potrà accedere alla proroga dei versamenti.


Tutte le scadenze fiscali relative al 16 di aprile e 16 maggio verranno prorogate al 30 giugno 2020. A beneficiarne saranno coloro che possiedono una partita Iva e che hanno constatato una riduzione del fatturato pari al 33% con compensi e i ricavi che non superano 50 milioni di euro. Se superano tale soglia, invece, la perdita deve essere superiore al 50%.


Per i prossimi mesi, quindi, si può iniziare a stilare un nuovo calendario fiscale che non prevede, solo temporaneamente, l’applicazione di sanzioni per i mancati pagamenti. Nel Decreto Liquidità, inoltre, vengono rinviate anche le scadenze relative all’Iva, contributi e ritenute d'acconto. Quali sono i contribuenti che potranno beneficiare di tale vantaggio? Vediamolo subito.


I soggetti beneficiari della sospensione


Potranno non versare i contributi e adempiere alle scadenze fiscali programmate, tutti i soggetti che hanno subito un calo del fatturato del 33% in relazione a ricavi e compensi che non superano 50 milioni. Se superano tale soglia il calo deve essere documentato e superiore al 50%. Sono ammessi, inoltre, anche i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1 aprile e che svolgono attività d’impresa dedicata all'esercizio di professioni o arti.


L’agevolazione, nella versione ufficiale del decreto, è stata estesa anche a tutti coloro che operano nel terzo settore e non sono enti commerciali, enti religiosi che non svolgono attività d’impresa ma la loro attività istituzionale è volta all’interesse generale.


Risultano ammessi a queste agevolazioni tutti i residenti delle zone più colpite dall’emergenza. In particolare si parla della provincia di Bergamo, Cremona, Piacenza, Lodi, Brescia. Il Decreto Liquidità estende le proroghe anche per chi ha già usufruito dell’opportunità data dal Decreto Cura Italia.


Al 30 giugno i contribuenti potranno scegliere tra due soluzioni per il pagamento degli oneri fiscali. La prima riguarda il pagamento totale del dovuto con unica soluzione. L'altra, invece, punta sulla rateizzazione che partirà da giugno 2020.


Sospensione delle ritenute d’acconto per i professionisti


Agenti di commercio e i professionisti decideranno se accedere alla sospensione del pagamento dei contributi. Tale opportunità è riservata solo a chi è residente in Italia e che non ha registrato, nel periodo interessato, compensi che superano 400 mila euro. Nel mese di febbraio, inoltre, questi non devono aver avuto spese relative a dipendenti o collaboratori.


Buone notizie per colf e badanti. Anche i loro contributi saranno posticipati al 30 giugno 2020.


Proroga della dichiarazione Iva


La dichiarazione Iva merita dovuti chiarimenti. Già nel Decreto Cura Italia è stato disposto un rinvio ma, ad oggi, è certa la data del 30 giugno. Insieme a tale scadenza, però, vi è anche quella relativa all'esterometro e Intrastat.


Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate ha dovuto spiegare alcuni aspetti con una circolare. Con la numero 9 del 13 aprile 2020 è stato specificato che le scadenze di aprile dovranno essere confrontate con quelle di marzo dello scorso anno e di quello in corso.


Per le scadenze di maggio, invece, il calcolo verrà effettuato tenendo conto della percentuale di perdita verificata nell'esercizio precedente e in quello corrente.


Un piccolo cenno è necessario anche per le fatture differite. In tale caso bisogna considerare la data del DDT. In base a questo, quindi, si potrà calcolare la perdita.

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