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Studio Zanin

Lavoro occasionale, nuovo obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni


I rapporti di collaborazione autonoma occasionale dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro. Lo prevede l’articolo 13 del decreto legge 146/2021, il cosiddetto “Decreto Fiscale”. Il testo, approvato dal Senato (il 2 dicembre) e dalla Camera dei deputati (il 15 dicembre), e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, ha infatti modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 (Testo unico delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).


La finalità della misura e chi riguarda

L’obiettivo è quello di rafforzare le misure di contrasto al lavoro sommerso e monitorare maggiormente questa tipologia di contratto di lavoro autonomo.

In particolare, l’obbligo di comunicazione riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”, cioè coloro che svolgono, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente. Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale. L’obbligo comunicativo contribuirà a evitare che questa tipologia contrattuale venga utilizzata in modo improprio per mascherare rapporti di lavoro subordinato.


Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva

I committenti dovranno segnalare in via preventiva le prestazioni svolte dai lavoratori autonomi occasionali attraverso una comunicazione da inviare all’Ispettorato del lavoro territoriale competente.

Stando ai dossier parlamentari che hanno accompagnato l’iter di conversione in legge, le modalità di comunicazione imposte per i lavoratori autonomi occasionali seguiranno la falsariga di quella già in essere per gli intermittenti, così come le modalità di adempimento saranno le stesse. E cioè, la comunicazione all’Ispettorato potrà essere effettuata tramite SMS o posta elettronica. Dovrà includere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, e la data di inizio e fine dell’attività lavorativa per cui si effettua la chiamata.


Come inviare la comunicazione

Per gli intermittenti è stato predisposto un apposito modello (Uni-Intermittenti) da utilizzare per inviare le comunicazioni per posta elettronica. Al termine della compilazione online, il sistema consente di procedere all’automatico invio della mail all’indirizzo dell’Ispettorato. Si presume pertanto che anche per i lavoratori autonomi occasionali sarà predisposto un modello simile.

L’invio della comunicazione tramite SMS, invece, nel caso dei dipendenti intermittenti è consentito esclusivamente per comunicazioni “urgenti”, cioè nel caso in cui la prestazione lavorativa inizi entro le 12 ore dalla comunicazione. Per utilizzare il servizio SMS il numero del cellulare da cui inviare la comunicazione deve essere stato preventivamente registrato nella specifica funzionalità informatica disponibile sul portale “Cliclavoro”, quindi il committente deve essersi preparato per tempo.

Anche l’SMS deve contenere il codice fiscale del lavoratore ed essere trasmesso a un numero telefonico appositamente creato.

Per i lavoratori autonomi verranno fornite istruzioni precise, nonché l’indicazione del numero telefonico dedicato da utilizzare.

Si attendono le indicazioni da parte del Ministero del Lavoro.


Le sanzioni

I datori di lavoro che non comunicano preventivamente l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale potranno essere puniti con una sanzione amministrativa da 500 e 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui si stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

Sono previste poi ulteriori sanzioni amministrative e il rischio di vedersi sospendere l’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.

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